Aggiornamento in merito all’Emendamento Crimí (riduzione della durata delle scuole di specializzazione) al Decreto Legge Istruzione

Ieri sera è stato approvato nella VII Commissione Permanente (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei Deputati il seguente emendamento che sostituisce l’emendamento 21.6 (Crimì et al.), accantonato nei giorni scorsi, e gli emendamenti 21.3 e 21.4 (Calabró et al.).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: “2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente.

b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le parole da “determina” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.

2-ter.Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell’interessato all’università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. L’inserimento necessita altresì del parere favorevole dell’azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”


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