Come Confederarsi

ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE CONFEDERATA A FEDERSPECIALIZZANDI

medicic.1 I medici in formazione specialistica che intendano costituire un’Associazione confederata a FederSpecializzandi prendono contatto diretto con l’Ufficio di Presidenza Confederale, con il quale instaurano un dialogo sugli scopi sociali e le attività della Confederazione ed espletano i seguenti passaggi:

a) Individuano un gruppo di almeno 5 soci fondatori dell’Associazione;

b) Redigono uno Statuto conforme a quanto disposto dallo Statuto della FederSpecializzandi e dal presente Regolamento.

c) Prendono contatti con le istituzioni della sede universitaria dove intende costituirsi l’Associazione per informarli della costituzione dell’Associazione stessa e proporre una reciproca collaborazione;

d) Convocano la prima Assemblea dei soci ed eleggono l’organo direttivo dell’Associazione;

e) Inviano all’Ufficio di Presidenza Confederale, per mezzo di posta ordinaria e/o posta elettronica un’istanza di confederazione alla FederSpecializzandi, allegando lo Statuto dell’Associazione ed il verbale dell’Assemblea dei soci.

c.2 Qualora l’istanza di adesione non possa essere accettata, l’Ufficio di Presidenza Confederale ne dà comunicazione dettagliata ai richiedenti tramite deliberazione di diniego inviata a mezzo di posta ordinaria o elettronica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di confederazione.

c.3 L’Ufficio di Presidenza Confederale ufficializza l’istanza di confederazione a tutta la Confederazione tramite un messaggio di posta elettronica inviato in mailing-list “federspecializzandi@specializzandi.org”.

c.4 L’Ufficio di Presidenza Confederale propone all’Assemblea Confederale la confederazione dell’Associazione. I delegati dell’Associazione che presenta istanza di confederazione devono essere presenti alla seduta dell’Assemblea Confederale.

c.5 Qualora nel corso della prima seduta assembleare utile non venga approvata la confederazione dell’Associazione, essa può presentare una nuova istanza di confederazione in conformità a quanto sancito dallo Statuto della Confederazione e dal presente Regolamento.

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ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI CONFEDERAZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE PRECEDENTEMENTE COSTITUITASI

c.1 L’Associazione, precedentemente costituitasi, che intenda confederarsi alla FederSpecializzandi deve inviare all’Ufficio di Presidenza Confederale, per mezzo di posta ordinaria e/o posta elettronica, istanza scritta di confederazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Associazione e lo Statuto dell’Associazione.

c.2 L’Ufficio di Presidenza Confederale valuta la conformità dell’istanza di confederazione e dello Statuto dell’Associazione rispetto a quanto sancito dallo Statuto di FederSpecializzandi e dal presente Regolamento e, qualora l’istanza di confederazione non possa essere accettata, l’Ufficio di Presidenza Confederale ne dà comunicazione dettagliata ai richiedenti tramite deliberazione di diniego inviata a mezzo di posta ordinaria o elettronica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di confederazione.

c.3 L’Ufficio di Presidenza Confederale ufficializza l’istanza di confederazione Sperimentale a tutta la Confederazione tramite un messaggio di posta elettronica inviato in mailing-list “federspecializzandi@specializzandi.org”.

c.4 L’Ufficio di Presidenza Confederale propone all’Assemblea Confederale la confederazione dell’Associazione. I delegati dell’Associazione che presenta istanza di confederazione devono essere presenti alla seduta dell’Assemblea Confederale.

c.5 Qualora nel corso della prima seduta assembleare utile non venga approvato la confederazione dell’Associazione, essa può presentare una nuova istanza di confederazione in conformità a quanto sancito dallo Statuto della Confederazione e dal presente Regolamento Attuativo.

 

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Associazioni Confederate

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