1. Quali sono le normative che definiscono l’attività del medico specializzando?
- Decreto Legislativo 8/8/1991 n° 257
Questo decreto, in vigore fino al 31 ottobre 2006, stabiliva le regole per la
formazione del medico specialista, l’istituzione della borsa di studio ed i diritti e
doveri dello specializzando, con il concetto di formazione specialistica a tempo
pieno.
- Decreto Legislativo 17/8/1999 n° 368
Recepisce la direttiva comunitaria 93/16/CEE che regola anche la formazione
medica specialistica. La novità sostanziale è il passaggio dello specializzando da uno
status di studente ad uno di lavoratore in formazione, attraverso la stipula con
Università e Regione di un contratto di lavoro di tipo subordinato della durata di un
anno e rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione,
con le implicazioni economiche e le tutele del caso. Qualche mese dopo la sua
approvazione in Parlamento, gli articoli 37-42 (proprio quelli relativi alla stipula del
contratto) sono stati bloccati dal D.LGS 517/99 (art. 8) “fino allo stanziamento di
fondi per la formazione dei medici specialisti”, lasciando di fatto in vigore il D.LGS
257/91. La legge 266/2005 (Finanziaria 2006) ha stanziato i fondi per l’applicazione
del contratto a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, introducendo delle
modifiche al testo originario (vd sotto). La 368/99 (art.43-44) prevede inoltre
l’istituzione degli Osservatori Regionali e dell’Osservatorio Nazionale della
formazione specialistica con lo scopo di vigilare sul livello qualitativo delle singole
scuole. (vd “Organi di controllo”)
- Legge 23/12/2005 n° 266 (Finanziaria 2006)
Stanzia i fondi per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 37-42 del
D.LGS 368/99, e quindi del contratto per i medici specializzandi, a decorrere
dall’anno accademico 2006-2007, apportando delle modifiche al testo originario.
Queste le più rilevanti (art.1, comma 300):
- il contratto di formazione-lavoro viene sostituito da un “contratto di
formazione specialistica”, non menzionando di quale tipologia di contratto si
tratterà, se non che “Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai
ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di
lavoro con gli enti predetti” (art.37)
- ai contratti di formazione specialistica si applicano, invece che una
contribuzione previdenziale pari al 75% di quella normalmente dovuta per il
settore sanitario (come previsto dal D.LGS 368/99 art.41), le disposizioni
previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/1995),
attualmente riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e
dottorandi.
- Decreti Ministeriali 11/5/1995, 3/7/1996
Questi decreti disciplinavano gli ordinamenti didattici delle scuole di
specializzazione, fissando per ogni Scuola i settori scientifico disciplinari e gli
standard di addestramento e regolamentando le attività pratiche e la preparazione
teorica richieste per conseguire il titolo di specialista (Tabelle A e B). Essi si
articolavano in una parte generale che valeva per tutte le specialità e in parti speciali
che riguardavano ciascuna specialità. Tali due decreti sono stati sostituiti dalla
entrata in vigore del riassetto degli ordinamenti didattici, così come previsto dal DM
1/8/2005.
- Decreto Ministeriale 1/8/2005(+ allegato)
Contiene il riassetto degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e si
prefigge di razionalizzare l’offerta formativa in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, di
individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e di
finalizzare tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello
specializzando, fondata su una solida base scientifica. I nuovi ordinamenti didattici hanno sostituito
quelli attualmente in vigore secondo i DM 11/5/95 e 3/7/96 (vedi “Nuovo ordinamento didattico”)
Al fine di razionalizzare l’impiego delle risorse e ridurre l’eccesso di offerta didattico-formativa il
D.M. 1/8/2005 all’art. 3, c. 4, stabilisce che le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono istituire una
sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia e che per ciascuna Scuola il numero minimo
di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso. Quest’anno accademico
2008/09, i concorsi sono stati effettuati secondo il nuovo ordinamento. L ‘unica tipologia nuova di
Scuola che è stata attivata è quella della Medicina di Emergenza/Urgenza. Con eccezione limitata
ad uno o due casi di Scuole di Specializzazione in Atenei di grosse dimensioni, ogni Ateneo avrà
una sola Scuola per ogni Tipologia (che ovviamente rispetti le caratteristiche richieste dal nuovo
ordinamento).
Per l’attuazione di questa norma è stata rilevata la necessità di attivare apposite federazioni tra
Atenei per le Scuole che non rispondono al requisito del numero minimo di specializzandi per anno.
Tuttavia per quest’anno il passaggio verso Federazioni che hanno un minimo di 3 posti di
specializzazione è avvenuto gradualmente, entrando integralmente in vigore dal prossimo anno
accademico. Per quest’anno sono state ammesse Federazioni con un numero cumulativo di 2 posti.
Tuttavia esiste un problema che dovrà essere risolto in tempi rapidi, vale a dire i ricorsi presentati
da alcuni Atenei Italiani alle federazioni e che penalizzano medici in formazione specialistica
vincitori di regolare concorso. Si tende a precisare che lo specializzando che è iscritto ad una
specialità non può chiedere il passaggio alla stessa specialità secondo il nuovo ordinamento in
vigore.
- Decreto Ministeriale 6/3/2006
Contiene il nuovo regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina, sostituendo il precedente del 25/2/2003.
Novità principali:
- obbligo di superare l’esame di Stato prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo (art.2)
E’ chiaro che per l’ammissione alle scuole di specializzazione è necessario il possesso dell’abilitazione
professionale. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito entro la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; in deroga all’art.2, l’abilitazione
professionale deve invece essere conseguita entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche
(si produce una autocertificazione). Si tratta di un problema che il MIUR dovrà risolvere, valutando
tempistiche adeguate tra esame di stato e concorso nelle Scuole di specializzazione mediche.
- la data di inizio delle attività didattiche, e quindi del primo anno di corso,
sarà indicata nel decreto ministeriale di assegnazione del numero dei posti,
quindi l’anno accademico non avrà più un inizio retroattivo dal 1 novembre
precedente, ma inizierà al momento dell’immatricolazione
Social Networks
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube