Chiarimenti in merito alla modifica della durata delle scuole di specializzazione

Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari

Il Decreto Legge, che come anticipato nelle scorse settimane prevede lo stanziamento di ulteriori fondi per i nuovi contratti di specializzazione (articolo 15 comma 2), nell’ambito dell’articolo 15 intitolato “Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica” si occupa anche della modifica della durata delle scuole di specializzazione.

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 15 del suddetto Decreto Legge sancisce che:
“All’art. 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall’anno accademico 2014-2015”.
 
L’articolo 20 del Dlgs 368/99 inizialmente sanciva che:
La durata minima della formazione specialistica non può essere inferiore a quanto indicato nell’allegato D.
Dove l’allegato D era la durata delle scuole di specializzazione prima del recepimento della direttiva europea sulla durata delle scuole di specializzazione
 
L’articolo 20 è stato modificato una prima volta con il Dlgs 277/2003 (articolo 9, comma 1, lettera g, sub) 2) che recitava:
“il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell’allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall’articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE
 
Il Decreto Legge 104/2013 come convertito dalla legge n.128 dell’8 novembre 2013 (Legge Carrozza), ha modificato nuovamente l’articolo 20 inserendo i commi 3-bis e ter di cui si parla nel nuovo Decreto Legge. In particolare, Legge Carrozza stabiliva che:
all’articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente»;
 
Pertanto, l’unico cambiamento rispetto alla versione precedente del testo riguarda il fatto che eventuali modifiche alla durata delle scuole di specializzazione che devono essere effettuate tramite decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, si applicano a partire dall’anno accademico 2014/2015 (per le scuole di specializzazione quello che inizierà nell’anno 2015).  Per conoscere di quali corsi sarà modificata la durata, è necessario attendere l’emanazione di tale decreto inter-ministeriale. 
 
Inoltre, l’articolo 15 comma 1 del Decreto Legge 90/2014 sostituisce solo il primo periodo del comma 3-ter pertanto la retroattività per gli specializzandi che, nell’anno accademico 2014/2015, saranno iscritti al secondo e al terzo anno di corso, viene mantenuta. Ciò significa che, qualora, la riforma entri effettivamente in vigore nell’anno accademico 2014/2015,  interesserà gli specializzandi che attualmente frequentano il primo anno di corso e gli aspiranti specializzandi che accederanno alle scuole di specializzazione con il concorso che si svolgerà nell’anno 2014.

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