L’articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi ĆØ sospensione del trattamento economico“.
Il termine “ferie” ĆØ dunque impreciso, eĀ bisognerebbe utilizzare più correttamente “assenze per motivi personali“.
Queste hanno una durata massima di 30 giorni e devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.
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