Quanto guadagna uno specializzando? Ha diritto alle ferie? Quante tasse paga?
In questa sezione del sito potrai trovare una sintesi relativamente ai diritti e doveri dello specializzando medico in linea con la normativa vigente!
Per ogni ulteriore domanda puoi contattarci a info@specializzandi.org oppure consultare la nostra sezione FAQ!
[title size=”2″]Il contratto in sintesi[/title]
Retribuzione – Il compenso per lo specializzando è di 25.000 euro lordi, divisi in una quota fissa di 22.700 euro e una quota variabile di 2.300 euro i primi due anni e 3.300 dal terzo in poi. È obbligatorio il versamento dei contribuiti previdenziali in gestione separata INPS.
IRPEF e IRAP – Gli emolumenti derivanti dal contratto, sono esenti dall’IRPEF e IRAP in quanto assimilati ad una borsa di studio, e come tali non soggetti a tassazione per l’imposta sui redditi. Pertanto non bisogna presentare la dichiarazione dei redditi perché lo stipendio non è soggetto ad imposte.
Orario di lavoro – In linea con quanto stabilito dalla Direttiva Europea n. 88 del 2003, l’orario dei medici italiani è di 34 ore di clinica più 4 di aggiornamento, e in ogni caso non può superare le 48 ore settimanali, compresi gli straordinari. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore e deve essere garantito almeno un giorno intero (24 ore) a settimana di riposo.
Autonomia – Per lo specializzando è prevista “la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore”. È importante sottolineare che per legge “in nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo“.
Ferie – Il loro nome corretto è in realtà quello di “assenze per motivi personali”. Devono essere preventivamente autorizzate e non possono superare i trenta giorni complessivi nell’anno accademico.
Maternità e malattia – Come definito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.” Le specializzande hanno le tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici (DLgs – 151/2001), e pertanto devono stare a casa un periodo minimo di cinque mesi: due mesi prima più tre dopo il parto (o 1+4). Nel periodo di assenza per maternità si riceverà un parte della retribuzione totale (la quota fissa). I mesi “persi” per la maternità si dovranno poi recuperare alla fine della specializzazione, visto che sono mesi di formazione, ma saranno retribuiti per intero.
Formazione fuori rete – Sono possibili fino a 18 mesi fuori rete formativa, sia in Italia che all’estero.
[title size=”2″]Riferimenti normativi[/title]
1. Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 – “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”.
Definisce il tipo di contratto dello specializzando (originariamente di formazione-lavoro), delinea gli aspetti legali della formazione specialistica e istituisce i sistemi di verifica e controllo (Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica e Osservatori Regionali).
2. Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 – “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”.
Sostituisce il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 e individua e ridefinisce la durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.
Attualmente, esistono 50 Scuole di Specializzazione, 11 classi, 3 aree.
Gli specifici ordinamenti didattici si trovano nell’allegato “Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione Area Sanitaria”.
3. Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 – “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”.
Identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa, istituendo un vero e proprio sistema di accreditamento.
4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 – “Costo contratto formazione specialistica dei medici”.
Stabilisce che a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 (1 novembre 2006) il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni (€ 22.700,00) e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda (€ 2.300,00 per i primi due anni e € 3.300,00 annui per gli anni successivi).
5. Decreto Legislativo n. 151. del 26 marzo 2001 – “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Costituisce la legge di riferimento in tema di maternità e paternità, attraverso cui sono stati definite le tutele all’interno del contratto di formazione specialistica.
[toggle title=”Normativa non più in vigore”]
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Decreto Legislativo n. 257 dell’8 agosto 1991
Questo decreto, in vigore fino al 31 ottobre 2006, stabiliva le regole per la formazione del medico specialista, l’istituzione della borsa di studio ed i diritti e doveri dello specializzando, con il concetto di formazione specialistica a tempo pieno.
Decreto Ministeriale dell’11 maggio 1995 e Decreto Ministeriale del 3 luglio 1996
Questi decreti disciplinavano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione, fissando per ogni Scuola i settori scientifico disciplinari e gli standard di addestramento e regolamentando le attività pratiche e la preparazione teorica richieste per conseguire il titolo di specialista.
Si articolavano in una parte generale che valeva per tutte le specialità e in parti speciali che riguardavano ciascuna specialità. Tali decreti sono stati sostituiti dalla entrata in vigore del riassetto degli ordinamenti didattici, così come previsto prima dal Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 e successivamente dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015.
Decreto Ministeriale 1 agosto 2005
Conteneva il riassetto degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e si prefiggeva di razionalizzare l’offerta formativa in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, di individuare gli obiettivi formativi delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e di finalizzare tali obiettivi al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica. È stato sostituito dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015.
Decreto Ministeriale n. 172 del 6 marzo 2006
Conteneva il nuovo regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, sostituendo il precedente del 25 febbraio 2003. È stato sostituito dal Decreto Ministeriale n. 105 del 30 giugno 2014, che ha ufficialmente introdotto il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione su base nazionale, a sua volta sostituito prima dal Decreto Ministeriale n. 48 del 20 aprile 2015 e poi dal Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017, attualmente in vigore.
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[title size=”2″]Documenti utili e ulteriori riferimenti normativi[/title]
- Modello del contratto di formazione specialistica
- Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (“Legge Gelmini” sul riordino universitario)
- Parere giuslavoristico sul contratto di formazione specialistica (10/06/2008)
- Sentenza del Consiglio di Stato sulle guardie in autonomia dei medici in formazione specialistica (07/10/2008)
- Nota del MIUR che sancisce l’attivazione del contratto formazione specialistica (31/10/2006)