FAQ dello Specializzando

Ultimo aggiornamento: 29 Giugno 2023

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ASPETTI FISCALI E ASSICURATIVI

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[toggle title=”Piccolo glossario”]
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Fattura: è un documento fiscale con il quale il titolare di partita IVA dichiara di aver percepito una somma di denaro come onorario per la sua prestazione professionale da altri soggetti titolari di partita IVA (società, aziende, enti, cliniche, laboratori, studi, etc.).
Ricevuta: documento fiscale con il quale una persona non titolare di partita IVA dichiara di aver ricevuto una somma di denaro da un’altra persona (o ente, società, clinica). La ricevuta non ha requisiti stabiliti per legge (ma a senso deve riportare data, nomi, cifre, ecc.).
Ritenuta d’acconto (R.A.): è una somma di denaro che il datore di lavoro è obbligato a versare allo Stato come ‘sostituto d’imposta’ del lavoratore non titolare di partita IVA. La R.A. viene calcolata come il 20% del compenso totale pattuito. La R.A. rappresenta un anticipo sulle imposte sul reddito che il lavoratore dovrà pagare allo Stato per l’anno in corso (per questo si dice che il datore di lavoro funge da sostituto d’imposta). Il datore di lavoro alla fine dell’anno (in realtà nei primi mesi del successivo) rilascia al lavoratore un certificato dei versamenti delle R.A. effettuati durante tutto l’anno.
Lavoro occasionale: può essere svolto da soggetti non titolari di partita IVA; è di due tipi individuati dalla legge:

  1. lavoro occasionale puro, ovvero una prestazione unica o comunque straordinaria (l’occasionalità deve essere considerata tale in questo caso), priva di qualsiasi risvolto di continuità e coordinazione presso il datore di lavoro, per la quale non è previsto nessun limite economico;
  2. collaborazione occasionale, per la quale esiste in questo caso un coordinamento con il committente; questo tipo di collaborazione è però normata (legge Biagi) in modo tale che, superato il limite di 3.000 euro oppure il numero di 30 giorni lavorativi all’anno, scatti per il committente l’obbligo di contribuzione previdenziale (trattenuta dalla paga ovviamente) e di apertura della partita IVA (perché non è più un lavoratore occasionale ma un vero e proprio libero professionista).

I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell’art. 61 della legge Biagi afferma “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali […]”.
Pertanto non è possibile effettuare alcuna attività medica ricevendo compenso come prestazione occasionale.
La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.

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[toggle title=”A quanto ammonta il trattamento economico dello specializzando?”]
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Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione e, come definito dalla Legge n. 266 del 2005, è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. La parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.
Attualmente la quota fissa del trattamento economico, uguale per tutte le specializzazioni, è fissata a 22.700 euro lordi per ciascun anno e la parte variabile è fissata a 2.300 euro per i primi due anni di specializzazione e 3.300 dal terzo anno in poi.

Tolte le trattenute INPS, lo stipendio netto è pari a circa 1.650 euro al mese per i primi due anni e a circa 1.750 euro al mese per gli anni successivi.

Non è prevista la tredicesima.

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[toggle title=”Lo stipendio dello specializzando è soggetto a IRPEF o IRAP?”]
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No. Gli emolumenti derivanti dal contratto sono esenti dall’IRPEF in quanto assimilati ad una borsa di studio, e come tali non soggetti a tassazione per l’imposta sui redditi.

Il contratto è anche esente dall’IRAP.

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[toggle title=”Se il mio contratto è esente IRPEF o IRAP, devo comunque pagare le tasse universitarie?”]
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Sì. Gli importi sono variabili e stabiliti dai singoli atenei.

Vedi anche: Specializzazione, ma quanto mi costi? – 1° Report nazionale sulla tassazione universitaria dei medici in formazione specialistica

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[toggle title=”Il contratto prevede contributi previdenziali?”]
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Sì. Con le modifiche introdotte con la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, ai contratti di formazione specialistica si applicano, invece che una contribuzione previdenziale pari al 75% di quella normalmente dovuta per il settore sanitario (come previsto dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999), le disposizioni previste dalla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, Legge n. 335 dell’8 agosto 1995), attualmente riservata a lavoratori autonomi e parasubordinati, borsisti e dottorandi.

Questo significa che deve essere versata una quota dello stipendio lordo alla gestione separata INPS: “con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento” (circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2008 e n. 13 del 28 gennaio 2009).

Agli specializzandi, che sono iscritti all’Ordine dei Medici e obbligatoriamente anche all’ENPAM (fondo generale), spetta l’aliquota ridotta.

Pertanto dovranno versare all’INPS solo il 17% dell’importo totale lordo dello stipendio.

In particolare i 2/3 di questa percentuale (che sia 25% o 17%) dovranno essere versati dal datore di lavoro (cioè dall’Università), mentre 1/3 è a carico del medico specializzando.

Per praticità anche la quota a carico dello specializzando viene detratta direttamente dello stipendio lordo e versata all’INPS dall’Università.

In una precedente nota (n. 37 dell’8 febbraio 2007) l’INPS precisa che “l’iscrizione alla gestione separata dei medici in formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati da parte delle università committenti”.

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[toggle title=”Se faccio qualche lavoro e la dichiarazione dei redditi, ma vivo ancora con i miei, sono considerato soggetto a carico o no?”]
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I figli che abbiano compiuto i 24 anni di età, con reddito complessivo entro i 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, sono considerati a carico; a titolo informativo a partire dal 2019 è stato inoltre previsto che siano considerati a carico i figli fino a 24 anni di età con un reddito non superiore a 4.000 euro.

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[toggle title=”Se ricevo compensi per le attività lavorative permesse al di fuori della specializzazione devo versare la quota B all’ENPAM?”]
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La quota B è una contribuzione obbligatoria calcolata come percentuale sul reddito derivante da attività libero professionale, questo tipo di attività è quella tipica dei professionisti titolari di partita IVA, quindi le ricevute per prestazioni occasionali, secondo un’interpretazione della normativa vigente, non rientrano in questo ambito e non vanno pertanto dichiarate ai fini della quota B.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica svolga attività prevista dal contratto il versamento della Quota B, in riferimento ai redditi prodotti nell’anno 2018 è pari all’8,75% del reddito professionale netto.

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[toggle title=”Quali delle mie spese personali e professionali possono essere messe nella dichiarazione dei redditi come costi (oneri deducibili)?”]
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La deducibilità degli oneri è definita nel proprio regime fiscale relativo alla propria partita IVA.

Se non si è titolari di partita IVA i costi professionali (corsi, libri, apparecchiature, ecc.) non possono essere dedotti. Si possono indicare solo le spese personali generiche valide per chiunque, medico e non: spese mediche, tasse di mutui, tasse Universitarie, contribuzioni obbligatorie (tra cui spese per ENPAM, Ordine dei Medici, ONAOSI, ecc.).

È molto importante conservare sempre e con ordine tutte le ricevute di questi tipi di pagamento.

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[toggle title=”Lo specializzando può produrre ricevuta?”]
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Sì, specificando il proprio codice fiscale. È opportuno utilizzare un apposito libretto di ricevute che si può acquistare in cartoleria.

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[toggle title=”Se durante una sostituzione devo fare un certificato a pagamento come mi devo comportare con la ricevuta?”]
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Può essere fatta in carta semplice o su blocchi prestampati autoricalcanti in modo da avere due copie: una per il paziente ed una per sé.

I dati principali che è opportuno riportare sono: data, nome del paziente, causale (certificazione medica), importo, timbro e firma e il proprio codice fiscale.

Attenzione: la R.A. può essere applicata solo da soggetti con partita IVA, quindi non dal nostro paziente che viene in studio per il certificato; quindi si riceverà la somma intera sulla quale saremo noi stessi a dover pagare eventuali tasse dopo la dichiarazione dei redditi in cui avremo riportato anche queste ricevute!

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[toggle title=”Quando si deve apporre il bollo su ricevute e fatture?”]
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Quando l’importo supera € 77,47 si deve apporre un bollo da € 2 a carico del paziente.

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[toggle title=”Cosa succede se si riceve una somma di denaro senza emettere ricevuta?”]
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Evidentemente non è una procedura legalmente valida.

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[toggle title=”Se si emettono delle fatture o delle ricevute occorre fare la dichiarazione dei redditi?”]
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Sì.

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[toggle title=”Cosa succede ad uno specializzando che lavora al di fuori dei settori consentiti (che, a puro titolo di esempio, occasionalmente fa guardie presso strutture private) emettendo regolare ricevuta al momento del pagamento?”]
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Dal punto di vista fiscale è necessario essere titolari di Partita Iva, dovrà poi provvedere alla dichiarazione dei redditi.

Non è in regola invece nei confronti dell’Università; quindi se l’Università ravvisasse questa incompatibilità potrebbe eventualmente intraprendere provvedimenti tra i quali, ipoteticamente, anche l’interruzione del corso di specializzazione.

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[toggle title=”Lo specializzando può aprire partita IVA?”]
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È necessario avere la partita IVA per fatturare le prestazioni lavorative ammesse dal contratto (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica, USCA, vaccinazioni).

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[toggle title=”Si possono prescrivere farmaci?”]
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Tutti i medici iscritti all’Ordine possono prescrivere farmaci su ricettario bianco.

Gli specializzandi non possono prescrivere farmaci su ricettario regionale fatto salvo in quelle regioni in cui esista una convenzione con le ASL locali (Emilia Romagna, ecc.).

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[toggle title=”È possibile rilasciare certificati?”]
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Qualsiasi medico può rilasciare certificati su carta libera sotto la propria responsabilità (es. certificati di idoneità alla pratica di attività ludico motoria). Se l’atto si configura come una attività libero professionale, è inibito dalla 368/99.

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[toggle title=”Cosa prevede il contratto riguardo l’assicurazione? Cosa offriamo noi?”]
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Come definito dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco) all’art.10 comma 3 “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.” Vista l’obbligatorietà, consigliamo quindi di provvedere alla stipula della stessa, prevedendo contestualmente un’assicurazione di tutela legale.

Ricordiamo che tale assicurazione è diversa e non copre le attività compatibili con i corsi di specializzazione (Guardia Medica, Guardia Turistica e Sostituzione di MMG).

FederSpecializzandi ha attivato una convenzione con una società partner, offrendo ai propri soci la possibilità di accedere ad un’assicurazione su misura per il medico specializzando e ad un prezzo agevolato. Al momento dell’iscrizione, è possibile spuntare sul modulo l’opzione per essere contattati senza impegno per la stipula di un’assicurazione.

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[toggle title=”Bisogna presentare la dichiarazione dei redditi?”]
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No. Lo stipendio del medico in formazione specialistica, essendo equiparato ad una borsa di studio, non è soggetto ad imposte.

Chi dovesse tuttavia esercitare attività lavorative al di fuori della specialità (previste da contratto) e al di fuori dell’orario lavorativo, dovrà presentare la stampa di certificazioni ai fini fiscali (CUD).

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ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEGLI SPECIALIZZANDI

[toggle title=”In quali organi sono previste rappresentanze degli specializzandi?”]
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Rappresentanze degli specializzandi medici sono previste in diverse realtà.

  1. CNSU (Consiglio Nazionale Studenti Universitari) – Si tratta di un organo consultivo del MIUR composto da 28 studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, un dottorando e uno specializzando. I componenti sono nominati con decreto del MIUR, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. Le elezioni per la designazione dei componenti avvengono ogni tre anni. Il rappresentante degli specializzandi è portavoce anche delle scuole di specializzazioni mediche, come quelle per le professioni legali o veterinarie.
  2. Atenei e Facoltà – I diversi Atenei hanno sottoscritto regolamenti diversi riguardo alla rappresentanze degli specializzandi, per cui in alcuni casi sono previsti rappresentanti in Senato Accademico e in altri casi in Consiglio di Facoltà o in Consiglio di Dipartimento, in numero stabilito dall’ordinamento locale. In alcuni Atenei non sono invece previsti rappresentanti degli specializzandi negli organi di gestione dell’Università.
  3. Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria  Specialistica (vedi sotto) – I rappresentanti dei medici in formazione specialistica sono 3 a livello nazionale, uno per area di riferimento (medica, chirurgica, servizi).
  4. Osservatori Regionali della Formazione Medica Specialistica (vedi sotto) – La composizione degli osservatori è variabile, ma è sempre presente almeno uno specializzando medico.

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[toggle title=”Che cos’è il Consiglio della Scuola? Che funzioni ha?”]
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La composizione e le funzioni del Consiglio della Scuola vengono stabilite dai Regolamenti di Ateneo concernenti le Scuole di Specializzazione.

In linea generale il Consiglio della Scuola è l’organo che determina il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell’Ordinamento Didattico, e regola tutte le attività per ogni singola Scuola di Specializzazione.

Il Consiglio della Scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici:

  • stabilisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa;
  • stabilisce il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale;
  • concorda con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali si svolge la formazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire;
  • verifica, sentiti i docenti e i tutori interessati, che il singolo specializzando abbia raggiunto gli obiettivi formativi dell’anno in corso e che possa quindi essere ammesso all’esame di profitto teorico-pratico annuale;
  • autorizza periodi di frequenza al di fuori della rete formativa della scuola in strutture universitarie od extra-universitarie non convenzionate o all’estero, coerenti con le finalità della scuola;
  • designa annualmente i tutor che guideranno i medici in formazione specialistica nel loro percorso formativo.

Come definito dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto, nonché la rappresentanza degli specializzandi”.

Molto spesso i medici in formazione sottostimano l’importanza di questo organo, che tuttavia rappresenta uno spazio essenziale in cui far valere i propri diritti e rivendicare percorsi formativi di qualità attraverso rappresentanze ufficiali degli specializzandi.

[/toggle] [toggle title=”Che cosa sono gli Osservatori Regionali per la formazione medico specialistica? Che funzioni hanno?”] [separator top=”20″ style=”none”]

L’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è un organo istituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (art. 44).

Deve essere attivato in ogni Regione sede di Scuole di Specializzazione.

È composto in forma paritetica da rappresentanti dei professori universitari, dei dirigenti ospedalieri delle strutture comprese nella rete formativa e da rappresentanti dei medici in formazione specialistica (in numero variabile) ed è presieduto da un Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il suo compito è quello di definire i criteri di rotazione nelle diverse strutture della rete regionale e di verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica.

Il percorso formativo deve avvenire nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola, del piano formativo individuale dello specializzando e dell’organizzazione delle strutture sede di formazione.

L’Osservatorio Regionale fornisce inoltre elementi di valutazione all’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica.

[/toggle] [toggle title=”Che cos’è l’Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica? Che funzioni ha?”] [separator top=”20″ style=”none”]

L’Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica (ONFSS) è un organo istituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 (art. 43).

È composto da:

  1. tre rappresentanti del MIUR;
  2. tre rappresentanti del Ministero della Salute;
  3. tre presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;
  4. tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  5. tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite dal MIUR. Fino alla data dell’elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell’Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministero della Salute, d’intesa con il MIUR e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione.

Ha il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa.

Definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, monitorandone i risultati.

In pratica costituisce l’organo tecnico più importante per la formazione medica specialistica, responsabile di garantire l’adeguatezza dell’intero processo formativo: presenza di servizi generali e diagnostici adeguati ad un approccio multidisciplinare, numero di procedure sufficienti alla formazione completo, presenza del controllo di qualità delle strutture, adeguatezza dell’attività di tutoraggio, accesso ai mezzi di lettura professionale.

L’Osservatorio Nazionale propone inoltre ai Ministri le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. [/toggle]

ATTIVITÀ E FORMAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO

[toggle title=”Quali attività è tenuto a svolgere lo specializzando nell’ambito della scuola di specializzazione?”]
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Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 prevede la stipula di un contratto annuale di formazione finalizzato esclusivamente all‘acquisizione delle capacità professionali mediante la frequenza delle attività didattiche formali programmate dal Consiglio della Scuola e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole.

Si tratta quindi di un contratto finalizzato alla formazione che implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale lo specializzando è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete
formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola.

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[toggle title=”Lo specializzando può sostituire il personale sanitario?”]
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No. Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma chiaramente che in nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Tutto ciò che viene svolto dallo specializzando dovrebbe sempre essere supervisionato dai tutor.

Vedi anche: Parere giuslavoristico sul contratto di formazione specialistica (10/06/2008)

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[toggle title=”Lo specializzando può fare guardie specialistiche da solo?”]
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Gli specializzandi devono svolgere le guardie specialistiche solo sotto la guida di un tutor. Le modalità di guardie e reperibilità dei medici in formazione dovranno comunque essere regolate dagli accordi Ospedale-Università, in ottemperanza alle normative vigenti.

Vedi anche:

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[toggle title=”Cos’è il libretto diario?”]
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Come definito dall’articolo 38, comma 2, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell’unià operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo”.

Questo articolo è ripreso anche dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 (articolo 5) ma soprattutto dall’allegato 3 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 in cui viene descritto nel dettaglio cosa deve essere contenuto nel libretto diario (o “log-book“) di ogni medico in formazione specialistica:

  1. scheda identificativa del medico in formazione specialistica, dei tutor e della composizione del corpo docente;
  2. descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
  3. descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di Scuola) con i relativi CFU;
  4. descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di Scuola riferite a ogni anno di corso;
  5. diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale (discussione casi clinici, journal club, ecc);
  6. registrazione e certificazione della frequenza relativa a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilizzazione all’interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali);
  7. certificazione dell’attività svolta e del livello di responsabilità ed autonomia crescente in ciascuna delle strutture della rete formativa con relazione del Direttore della struttura circa l’attività svolta dallo specializzando;
  8. valutazione annuale da parte del tutor descrivente oltre alle competenze acquisite il grado di autonomia raggiunto;
  9. registrazione delle attività formative svolte all’estero con certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;
  10. partecipazioni a corsi, congressi e seminari;
  11. giudizio valutativo per ogni singolo anno di corso e sull’esame di diploma con il titolo della tesi.

Il libretto-diario è quindi un documento importante, purtroppo ancora poco conosciuto e utilizzato, in cui annotare a livello elettronico tutte le attività svolte durante il proprio percorso di specializzazione.

Si tratta a tutti gli effetti di un documento ufficiale che non potrà quindi contraddire altri documenti ufficiali quali ad esempio i registri operatori.

È evidente che la controfirma rende lo specializzando personalmente responsabile per la veridicità di ciò che viene riportato e per eventuali complicità nello scrivere procedure mai effettuate al solo fine di essere in regola a fine specializzazione.

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[toggle title=”Cos’è il Diploma Supplement?”]
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Come descritto dall’allegato 3 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 il Diploma Supplement (o Supplemento al Diploma) è documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di formazione specialistica presso una Università per fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale del titolo di Diploma di Specialità e a consentire un equo riconoscimento accademico e professionale.

Il Diploma Supplement descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dal medico in formazione specialistica.

Il Diploma Supplement contribuisce a migliorare la valutazione comparativa ai fini del riconoscimento in un contesto internazionale.

Le informazioni sono fornite in otto sezioni descriventi:

  1. i dati anagrafici;
  2. le informazioni sul titolo di studio;
  3. le informazioni sul livello del titolo di studio;
  4. le informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti;
  5. le informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio;
  6. le informazioni aggiuntive;
  7. le peculiarità dei diversi indirizzi ove previsti dagli Ordinamenti delle varie Scuole di Specializzazione;
  8. la certificazione e le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.

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[toggle title=”Chi sono i tutor?”]
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Come definito dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio di Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non essere superiore a 3 e varia secondo le
caratteristiche delle diverse specializzazioni.

I tutor rappresentano quindi il personale incaricato della formazione dello specializzando.

Nell’allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 si specifica che “i tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio. Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie non incluse nella rete formativa devono essere approvate apposite motivate convenzioni in deroga e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme.”

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[toggle title=”Cosa sono gli ECM? Il medico specializzando deve ottenere tali crediti?”]
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L’Educazione Continua in Medicina, o ECM, sono dei crediti che qualsiasi medico deve conseguire per accertare la sua continua formazione e aggiornamento durante l’esercizio della professione, pertanto è importante adempiere a tale obbligo anche a fini assicurativi.

I medici in formazione specialistica sono esonerati dall’ottenimento di tali crediti, ma devono autodichiarare tale esonero. Come? Accedendo al portale CoGeAPS (www.cogeaps.it) nella propria area riservata tramite SPID.   Una volta entrati, i passaggi sono semplici: esoneri e esenzioni >  esonero > Laurea Specialistica, Diploma di Specializzazione. 

L’autodichiarazione deve essere fatta annualmente; il sistema però non permette l’inserimento dell’esonero per l’anno solare in corso, quindi questo andrà inserito all’inizio dell’anno successivo.

I crediti da ottenere sono 150 per ogni triennio (attuale 2020-2022) e il portale permette di monitorare la propria situazione. Attualmente la possibilità di ottenere e inserire i crediti per questo triennio è stata estesa alla fine del 2023.

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RETE FORMATIVA, PERIODI EXTRA-RETE E TRASFERIMENTI

[toggle title=”Cosa si intende per rete formativa?”]
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La rete formativa del medico in formazione specialistica rappresenta l’insieme delle strutture sanitarie (ospedaliere, universitarie, territoriali) che afferiscono ad una singola Scuola e che sono accreditate secondo standard assistenziali e formativi.

Come definito dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L’inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall’Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste“.

È compito dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica stabilire gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali delle singole specializzazione e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa.

Il numero di procedure e interventi necessari per l’accreditamento delle Scuole e la certificazione del loro potenziale formativo viene definito dal Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017,

Per alcune procedure la sola struttura di sede della Scuola può non essere sufficiente per il numero di specializzandi iscritti, e questo comporta la necessità di inserire in rete altre strutture.

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[toggle title=”Posso svolgere periodi di frequenza in strutture al di fuori della rete formativa?”]
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Sì. L’articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 dispone che “nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 “ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero o nell’ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.”

È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa, in Italia e all’estero, se preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola.

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[toggle title=”Occorre un’autorizzazione per periodi di frequenza fuori rete formativa?”][separator top=”20″ style=”none”] Sì, occorre l’autorizzazione del Consiglio di Scuola. [/toggle]

[toggle title=”Sono previsti aiuti economici per periodi di frequenza fuori rete formativa?”][separator top=”20″ style=”none”]

I diversi atenei prevedono, su base locale, dei contributi per periodi di frequenza fuori rete formativa (in Italia o all’estero).

In alcuni casi si tratta di borse di studio nell’ambito dei progetti Erasmus o Leonardo, in altri casi si tratta di borse di studio per progetti di ricerca.

Consigliamo a chi sia interessato di rivolgersi presso la segreteria centrale delle Scuole di Specializzazione, presso l’ufficio rapporti con l’estero e presso l’ufficio per la ricerca del proprio ateneo. Tutti questi progetti sono spesso resi noti tramite i siti web universitari.

I Consigli di Scuola possono inoltre deliberare coperture economiche per i periodi fuori rete sotto forma, ad esempio, di rimborsi per eventuali spese di viaggio.

[/toggle][toggle title=”Qual è la durata massima del periodo fuori rete formativa?”][separator top=”20″ style=”none”]

La durata della permanenza al di fuori della rete formativa (in Italia o all’estero) può essere superiore all’anno e arrivare come deliberato in Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007 fino ad un massimo di 18 mesi.

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[toggle title=”In caso di periodi di formazione all’estero, da chi è coperta l’assicurazione?”]
[separator top=”20″ style=”none”]

In caso di periodi di formazione all’estero l’assicurazione è a carico dello specializzando o si può prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.

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[toggle title=”Posso chiedere il trasferimento verso un’altra Scuola?”]
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Sì. Bisogna però ricordare che né il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 né le modifiche successive forniscono informazioni chiare in merito alle modalità di trasferimento, nell’ambito di una stessa Scuola di Specializzazione, tra sedi diverse.

Nel 2016 è stato emanato parere dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica sui trasferimenti degli specializzandi, che attualmente costituisce il riferimento più aggiornato su questo argomento.

Nello specifico si specifica che il trasferimento dello specializzando ad una scuola di specializzazione della stessa tipologia:

  1. sia consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell’Ateneo di destinazione;
  2. sia consentito solo in presenza del nulla osta dell’Ateneo di partenza e dell’Ateneo di destinazione;
  3. sia consentito solo dopo il primo anno di corso;
  4. non sia consentito “in corso d’anno”, cioè durante la frequenza di un anno di corso;
  5. sia consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando, in ogni caso verificatesi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

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[toggle title=”Posso chiedere il trasferimento tra Scuole di Specializzazione differenti?”]
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No, non è possibile. Il trasferimento è possibile solo nell’ambito della propria specializzazione.

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ORARIO DI LAVORO, ASSENZE PERSONALI, MATERNITÀ E MALATTIA

[toggle title=”A quanto ammonta l’orario di lavoro dello specializzando?”]
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Come stabilito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, l’orario di lavoro dello specializzando dovrà essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno ovvero al momento 34 ore settimanali più 4 ore settimanali per aggiornamento.

Vedi anche:

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[toggle title=”Come vengono controllate le presenze?”]
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Le modalità di controllo sono state finora soggette a regolamenti interni delle singole Scuole o dei singoli Atenei ma in alcune Università stanno avviando procedure per la regolamentazione standardizzata delle presenze mediante badge, analogamente al personale strutturato.

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[toggle title=”Cosa prevede il contratto per quanto riguarda le ferie?”]
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L’articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell’anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico“.

Il termine “ferie” è dunque impreciso, e bisognerebbe utilizzare più correttamente “assenze per motivi personali“.

Queste hanno una durata massima di 30 giorni e devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola.

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[toggle title=”Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la malattia?”]
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Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni”.

I periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono dunque essere interamente recuperati.

Secondo quanto disposto dall’articolo 40, comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.

Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

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[toggle title=”Nella mia Scuola i giorni di malattia vengono conteggiati tra quelli di permesso personale. È legittimo?”]
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No. Diversi atenei computano all’interno dei 30 giorni annui di assenza per motivi personali definiti dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 anche gli eventuali impedimenti temporanei inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovuti ad una delle cause indicate all’articolo 40, comma 3, dello stesso decreto, cioè servizio militare, gravidanza e malattia.

Per confutare interpretazioni ambigue ed erronee, il 6 febbraio 2019 è stata diffusa una nota del MIUR in cui “si esprime l’avviso che gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi non rientrino tra le assenze per motivi personali di cui al richiamato comma 4 dell’art.40, in quanto gli stessi, debitamente certificati, sono da ritenersi giustificati ex se in applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico”.

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[toggle title=”Cosa prevede il contratto per quanto riguarda la maternità?”]
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Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.

Questo significa che anche le specializzande godono delle tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni. Sono pertanto sono previsti:

  1. il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
  2. il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
  3. riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità prevista al punto 1 (di regola 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto), le specializzande in gravidanza hanno la facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta e i 4 mesi successivi al parto previa certificazione dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti che ciò non arreca danno né alla gestante né al nascituro.

La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all’articolo 1, comma  485, amplia tale facoltà dando la possibilità di poter protrarre il periodo di formazione per tutti i mesi della gravidanza e di astenervisi esclusivamente dopo il parto entro i 5 mesi  successivi allo stesso, a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porta pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.

Naturalmente il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.

Per tutte le altre domande relative alla genitorialità ti consigliamo di consultare la nostra guida

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[toggle title=”Posso lavorare più di 38 ore settimanali per terminare in anticipo periodi di recupero?”]
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No. Non è possibile lavorare per più di 38 ore settimanali allo scopo di terminare in anticipo eventuali periodi di recupero. La scadenza del contratto viene posticipata di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.

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[toggle title=”Posso sospendere la specializzazione per un certo periodo?”]
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No. Le uniche sospensioni possibili riguardano i periodi di malattia, maternità o congedo parentale.

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INCOMPATIBILITÀ

[toggle title=”È possibile svolgere altri tipi di attività lavorativa durante la specializzazione?”]
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Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.”

Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specializzazione.

Le uniche eccezioni consentite, per via delle modifiche introdotte dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dal Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004 e dall’art. 12 del Dl Bollette, sono:

  1. esercizio della libera professione intramuraria;
  2. guardia medica;
  3. sostituzione di medico di base;
  4. guardia turistica;
  5. contratti LP/co.co.co di 8 ore settimanali in Pronto Soccorso di enti SSN (fino a 31/12/2025)
  6. contratti LP presso enti SSN o associazioni che effettuino raccolta di emocomponenti (fino a 31/12/2025)

In nessun caso l’attività lavorativa esterna deve rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi formativi dello specializzando.

Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

A seguito dell’emergenza COVID-19 e per tutto il 2023 i medici specializzandi iscritti all’ultimo e il penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co).

Le attività svolte nei Pronto Soccorso prevedono una retribuzione fissata a livello nazionale in 40€/h.
Le attività svolte dovranno essere coerenti con l’anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando e costituiranno requisito utile ai fine di concorsi per la dirigenza medica.

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[toggle title=”È possibile svolgere attività intramoenia?”]
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Sì. Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 prevede la possibilità di svolgere attività libero professionale intramoenia, ma le reali opportunità variano localmente.

L’attività dello specializzando all’interno di una struttura ospedaliera è infatti regolata dalla convenzione Università-Azienda Ospedaliera, che a sua volta si rifà al protocollo d’intesa Regione-Università.

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[toggle title=”Ho già una specializzazione medica, posso partecipare al concorso per conseguirne un’altra?”]
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Si. Non ci sono limitazioni al numero delle specializzazioni che si possono conseguire.

Se l’ente SSN per cui presta servizio, autorizzerà il suo secondo percorso formativo, potrà accedere alle borse riservate al personale SSN caricando l’apposita dichiarazione sul portale Universitaly all’atto dell’iscrizione al test. Conserverà inoltre la retribuzione in essere da dirigente medico, non percependo la borsa.

In caso di mancata autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria, potrà comunque concorrere all’SSM come qualsiasi altro medico chirurgo.

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[toggle title=”L’iscrizione ad una Scuola di specializzazione è compatibile con l’iscrizione a dottorati, e master ?”]
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Sì. Con l’approvazione del Disegno di Legge 2415 i Medici Specializzandi avranno la possibilità di iscriversi e frequentare anche durante il Corso di Specializzazione, Master e Dottorati di ricerca. I decreti attuativi e le modalità con cui questo avverrà devono ancora essere pubblicati.

Fino ad ora l’unica eccezione la possibilità veniva data solo per la frequenza congiunta della specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, che era consentita unicamente alle seguenti condizioni:

  1. lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione presso la stessa Università in cui frequenta la Scuola di Specializzazione;
  2. la frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della Scuola di Specializzazione medesima;
  3. nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

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[toggle title=”In quali situazioni ci può essere la risoluzione anticipata del contratto?”]
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In base all’articolo 37, comma 5, del Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  1. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
  2. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  3. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
  4. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

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[toggle title=”In caso di risoluzione del contratto, devo restituire quanto ricevuto?”]
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No. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

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DECRETO CALABRIA

[toggle title=”Che cos’è il Decreto Calabria?”]
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Il DL 30 aprile 2019, n. 35, poi convertito in legge di conversione 25 giugno 2019 (a cui sono succedute ulteriori modifiche negli ultimi anni), è definito comunemente “Decreto Calabria” in quanto, tra le altre cose, ha definito “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”. In questa legge, vi è un emendamento alla L. di Bilancio 2019  (Legge 145/2018) che introduce la possibilità per i Medici Specializzandi, previa partecipazione ad una procedura concorsuale, la loro assunzione con qualifica dirigenziale prima della fine del percorso formativo.  

In particolare, è stato introdotto il comma 548-bis, con il quale viene appunto regolata l’assunzione a tempo determinato dei Medici Specializzandi, inizialmente prevista solo per il quarto e quinto anno e successivamente allargata al terzo anno (con il Decreto Milleproroghe all’inizio del 2020).

A Dicembre 2021, con la discussione e pubblicazione del Decreto del MUR e del Ministero della Salute, è stato introdotto  ed adottato l’accordo quadro che Regioni ed Università dovranno sottoscrivere tra loro, e con cui vengono  definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Il Decreto è stato pubblicato in GU il 20 Aprile 2022. 

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[toggle title=”A chi è rivolto il Decreto Calabria?”]
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Possono partecipare a concorsi per dirigente medico i medici in formazione specialistica iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto anno.

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[toggle title=”Cosa è necessario per il Decreto Calabria?”]
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Per poter firmare un contratto secondo DL Calabria, è necessario che vi siano specifici accordi tra la Regione o la Provincia Autonoma sede di assunzione, e l’Università presso cui si è iscritti. Questo deve essere redatto sulle basi delle indicazioni presenti nell’Accordo Quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il quale vengono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

In caso di mancata sottoscrizione di questo accordo, a seguito dell’emanazione del Dl Bollette, lo specializzando potrà finalizzare l’assunzione dopo 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

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[toggle title=”Fino a quando si può usufruire del Decreto Calabria?”]
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Il “Decreto Calabria”, a seguito della pubblicazione del Dl Bollette ha cessato di essere una norma emergenziale, ovvero è stata abrogata la sua precedente validità fino al 31 dicembre 2023. .

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[toggle title=”Come avviene l’assunzione?”]
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L’assunzione è subordinata alla partecipazione e al superamento di una procedura concorsuale, in cui i Medici in Formazione Specialistica saranno collocati, qualora risultati idonei, in una graduatoria separata rispetto ai Medici Specialisti. 

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[toggle title=”In cosa consiste la procedura concorsuale? E’ una procedura diversa rispetto a quella dei Medici Specialisti?”]
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La procedura concorsuale è la stessa a cui accedano i Medici Specialisti. Prevede il superamento di tre prove (scritto, pratico, orale). Il superamento della prova scritta permette di accedere alla prova pratica; il superamento della prova pratica permette di accedere alla prova orale. Ogni procedura è accompagnata da un bando, pubblicato sui siti delle Regioni e delle Aziende del SSN, in cui vengono chiaramente definite le modalità di iscrizione e svolgimento del Concorso pubblico.

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[toggle title=”Cosa si intende per graduatoria separata?”]
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Per ogni procedura a cui partecipano anche i Medici Specializzandi, verranno create due graduatorie, una con i Medici Specialisti ed un’altra, separata, con i Medici Specializzandi. L’Azienda ha l’obbligo di assumere prioritariamente i Medici Specialisti, e solo una volta esaurita la graduatoria dei Medici Specialisti, o qualora non vi fossero specialisti idonei, procedere all’assunzione dalla graduatoria dei Medici Specializzandi.

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[toggle title=”Che tipo di contratto viene stipulato?”]
[separator top=”20″ style=”none”]

Il contratto  prevede una qualifica dirigenziale ed è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, ed un trattamento economico a cui applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica del SSN.

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[toggle title=”Quanto dura il contratto?”]
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Il contratto non può avere durata superiore alla durata del corso di formazione specialistica (fatti salvi i periodi di sospensione come malattia >40 giorni  ecc). L’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica prevede l’interruzione del contratto.

L’aggiornamento della durata del contratto definito dal Dl Bollette non ha però emendato la durata massima del periodo di formazione extra rete formativa, periodo fissato in 18 mesi. Per tale motivo, un Medico Specializzando che sottoscriva un contratto in enti extra rete, avrà un contratto della durata massima di N mesi con N=18mesi – X mesi già effettuati in extra rete nel resto del percorso formativo.

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[toggle title=”Quale trattamento economico è previsto?”]
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Il trattamento economico è proporzionato alla prestazione resa e vi si applicano le disposizioni previste da  CCLN del comparto sanità SSN ( stipendio tabellare;  indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione di risultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito) e non è cumulabile con la borsa di specializzazione.

In particolare il  trattamento  economico  è attribuito,  con oneri a  proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento.

Inoltre se risulta inferiore  a quello  gia’  previsto  dal  contratto  di formazione specialistica, e’ rideterminato in misura pari a quest’ultimo.

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[toggle title=”Quali strutture possono assumere i medici in formazione specialistica?”]
[separator top=”20″ style=”none”]

Tutte le aziende e gli enti SSN e le strutture private accreditate, purché queste strutture siano accreditate, per la Specializzazione seguita dal Medico Specializzando che viene assunto, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

 Qualora la struttura non sia presente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione a cui lo Specializzando è iscritto,  è compito del Consiglio di scuola verificare l’esistenza dei requisiti (secondo allegato 1 al D.I. n. 402/2017) di tale sede e redigere un progetto formativo da allegare al contratto di lavoro, attestante il grado di autonomia raggiunta dal medico in formazione specialistica, che potrà quindi essere assunto per un periodo non superiore ai 18 mesi.

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[toggle title=”Una volta concluso il contratto a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione, cosa succede?”]
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Una volta concluso, il contratto a tempo determinato termina e l’ eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. Non è necessario svolgere un nuovo concorso per essere assunti a tempo indeterminato.

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[toggle title=”Che tipo di attività si è tenuti a svolgere, una volta assunti? Con quale grado di autonomia?”]
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Le attività richieste devono essere coerenti con livello di competenze e di autonomia, correlate all’ordinamento didattico della propria Scuola di Specializzazione e alle attività professionalizzanti, nonché al  programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.

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[toggle title=”La formazione continua? In che modo?”]
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La “formazione specialistica”  diventa a tempo parziale ed il Medico Specializzando rimane iscritto alla Scuola di Specializzazione. Il periodo svolto come dirigente medico non va recuperato. 

Il medico specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, un massimo di 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. 

L’attività formativa teorica (obbligatoria per lo specializzando al fine del completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo) è svolta in ore concentrate dall’Università in un unico periodo (mensilmente o comunque periodicamente), per garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, in una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

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