Presentato emendamento al Decreto Pubblica Amministrazione sulla durata della formazione specialistica

Nella giornata di venerdì 11 luglio 2014, a firma dell’On. Filippo Crimì, è stato presentato il seguente emendamento all’articolo 15 del Decreto Legge sulla Pubblica Amministrazione di interesse per i medici in formazione specialistica in quanto interviene sulla riforma delle classi, delle tipologie e della durata delle scuole di specializzazione. Il testo dell’emendamento è il seguente:

“Il comma 1 è sostituito dal seguente:

 1. Al comma 3 bis dell’art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “da emanare entro  il  31  marzo  2014” sono sostituite dalle seguenti “da emanare entro  il  28 febbraio  2015”.

 Dopo il comma 1 aggiungere comma 1 bis

1bis. Il comma 3 ter dell’art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni,  è sostituito dal seguente:

“3 ter. La durata dei corsi di formazione specialistica,  come definita dal decreto di cui al comma 3 bis, si applica a decorrere dall’anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità con l’anno accademico 2014-2015 e per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, devono optare tra nuovo ordinamento e ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3 bis.

Nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 3 bis le durate delle Scuole di specializzazione sono riportate a quanto previsto dai Decreti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca dell’11 maggio 1995 e 3 luglio 1996; per le Scuole non comprese nei sopracitati decreti e per quelle che hanno una durata inferiore rispetto alla durata minima della formazione medica specializzata di cui all’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva CE  n. 36 del 2005 si applica la tabella D “Durate minime delle formazioni specialistiche” del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni”.

In sintesi, qualora l’emendamento fosse approvato nella sua forma attuale:

– Il termine per l’emanazione del decreto inter-ministeriale di riordino delle scuole di specializzazione verrebbe posticipato al 28 febbraio 2015 con applicazione a partire dall’anno accademico successivo alla sua emanazione (per le scuole di specializzazione si tratta dell’anno accademico 2014/2015)

– I nuovi ordinamenti didattici che rideterminerebbero la durata delle scuole di specializzazione si applicherebbero, in maniera opzionale (cioè con possibilità per il medico in formazione specialistica di optare fra vecchio e nuovo ordinamento), a tutti gli specializzandi salvo coloro che nell’anno accademico 2014/2015 entreranno all’ultimo anno di corso.

– Qualora il decreto inter-ministeriale non fosse emanato entro il 28 febbraio 2015, l’emendamento prevede che si ritorni agli ordinamenti didattici sanciti nei decreti del 1995 e 1996, salvo per le scuole non comprese nei suddetti decreti e quelle per cui il ritorno alla durata sancita nei suddetti atti comporterebbe il  mancato riconoscimento del titolo a livello europeo, per cui la durata verrebbe eventualmente ridotta a quanto sancito dalla direttiva europea.

Nei prossimi giorni, l’Ufficio di Presidenza Confederale di FederSpecializzandi, fornirà tempestivi aggiornamenti sull’iter dell’emendamento.